Statuto A.I.R.O.

STATUTO   DELL’ASSOCIAZIONE

“A.I.R.O. – Accademia Internazionale Ricerca in Ossigeno-­‐Ozono Terapia”

Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1. E’ costituita, con Sede in Roma (RM) Via Calcutta n. 47, l’Associazione denominata “A.I.R.O. – Accademia Internazionale Ricerca in Ossigeno-Ozono Terapia” (primo atto costitutivo: Roma 10/12/2012 Notaio Pietro Mazza, Rep. 115350 – Racc. 43183 con la denominazione: “Società scientifica internazionale di riabilitazione estetica), in breve denominata “A.I.R.O.” – C.F. 97729320586.

Le variazioni della sede sociale nell’ambito del Comune di Roma non costituiranno una modifica statutaria e potranno essere adottate per delibera del Segretario generale da comunicare ai soci.

Durata

Art. 2. La durata dell’Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Autonomia ed indipendenza

Art. 3. L’Associazione, così come il legale rappresentante, hanno piena autonomia ed indipendenza nell’organizzazione delle proprie attività, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

Finalità e Attività

Art. 4. L’associazione “A.I.R.O. – Accademia Internazionale Ricerca in Ossigeno-Ozono Terapia”, più avanti chiamata per brevità Associazione o con l’acronimo “A.I.R.O.”, è un’associazione che rappresenta gli esercenti le professioni sanitarie che utilizzano l’ossigeno-ozono terapia, anche se non in via esclusiva, provenienti da ogni professione, disciplina specialistica o settore di attività.

L’Associazione ha rilevanza di  carattere nazionale,  con sezioni  ovvero rappresentanza in almeno dodici  regioni  e provincie autonome anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina.

L’Associazione ha altresì rilevanza internazionale, prevedendo l’apertura di sezioni anche all’Estero.

L’Associazione si impegna a garantire che almeno il 30% dei propri soci aventi diritto al voto siano medici iscritti all’albo professionale non in quiescenza nella pratica dell’Ossigeno-Ozono terapia.

L’Associazione esclude finalità sindacali o politiche, dal momento che non ha tra le proprie finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale o politica.

L’Associazione non ha fini di lucro ed è fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, beni, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse.

E’ prevista la massima partecipazione degli associati alle attività ed alle decisioni dell’Associazione, attraverso (art. 14): l’elezione democratica degli organismi statutari, per la durata prevista dallo Statuto, con votazione a scrutinio segreto; l’approvazione da parte dell’assemblea dei Soci dei bilanci preventivi e consuntivi e la regolamentazione delle convocazioni dell’assemblea.

L’Associazione assume l’obbligo di pubblicazione dell’attività scientifica attraverso il proprio sito web che, pertanto, verrà costantemente aggiornato.

Al fine di garantire la massima trasparenza, l’Associazione assume altresì l’obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale

dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti.

Art. 5. Gli scopi dell’associazione sono i seguenti:

  1. Promuovere e realizzare direttamente attività di ricerca sull’Ossigeno-Ozono Terapia, validando in tal modo sempre più la metodica, i protocolli ed i rilevanti risultati ottenuti nel corso degli ultimi 30 anni e contribuire alla definizione delle linee guida per le buone pratiche clinico-assistenziali in materia di Ossigeno-Ozono Terapia;
  2. Promuovere e divulgare la cultura e l’utilizzo dell’Ossigeno-Ozono Terapia quale metodica idonea a ridurre consistentemente l’utilizzo dei farmaci e la necessità di interventi chirurgici, che, attraverso un’azione trasversale, consente il trattamento di numerosissime patologie ed un notevole miglioramento della qualità di vita delle persone;
  3. Informare circa i benefici e divulgare le metodiche dell’ Ossigeno-Ozono Terapia grazie ad una campagna di informazione/formazione che preveda lezioni universitarie, pubblicazioni scientifiche, corsi di aggiornamento, congressi, seminari, esercitazioni pratiche, trasmissioni televisive e radiofoniche, sponsorizzazioni, corsi formativi ECM, tavole rotonde tra ozonoterapeuti italiani e di altri Paesi;
  4. Consentire un rapido sviluppo dell’Ossigeno-Ozono Terapia attraverso “gemellaggi” con altre associazioni scientifiche, italiane e non, cercando di definire con sempre maggior precisione le Linee Guida per l’ozonoterapeuta;
  5. Promuovere ed erogare attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati e di terzi con programmi annuali di attività formativa ECM;
  6. Sensibilizzare e formare, organizzando corsi ECM dedicati, i medici di base, che rappresentano il primo filtro dei pazienti e sui quali i pazienti ripongono estrema fiducia;
  7. Promuovere la ricerca sull’Ossigeno-Ozono Terapia, utile a far considerare la metodica tra le cure dei livelli assistenziali del Sistema Sanitario Nazionale, in considerazione del fatto che l’utilizzo diffuso dell’Ossigeno-Ozono Terapia, oltre a migliorare la qualità della vita, è idoneo a consentire una riduzione della spesa sanitaria del A tal proposito, è intendimento dell’Associazione organizzare eventi scientifici ed iniziative a scopo benefico, alle quali vengano invitate cariche dello stato e rappresentanti delle istituzioni;
  8. Strutturare percorsi didattici specifici e promuovere l’inserimento della materia relativa all’Ossigeno-Ozono Terapia nell’ambito degli studi universitari di Medicina e Chirurgia;
  9. Adoperarsi concretamente al fine di ottenere la creazione, nell’Albo dei Medici, di uno speciale Elenco dei Medici ozonoterapeuti, i cui iscritti dovranno attenersi alle linee guida riconosciute, al fine di tutelare i pazienti da medici non adeguatamente formati;
  10. Promuovere il riconoscimento dell’A.I.R.O. nell’ambito della comunità scientifica ed adoperarsi al fine di ottenere l’iscrizione all’interno della FISM (Federazione Italiana Società Scientifiche);
  11. Promuovere e divulgare la cultura e l’utilizzo dell’Ossigeno-Ozono Terapia quale metodica parallela alla medicina tradizionale, idonea a rappresentare una grande risorsa terapeutica priva di rischi ed effetti collaterali, a volte risolutiva, in grado di ridurre drasticamente i danni
  12. Realizzare attività di ricerca e divulgare l’utilizzo dell’Ossigeno-Ozono Terapia nei nuovi campi applicativi della riabilitazione antalgica e della riabilitazione estetica come rimedi per numerosissime patologie quali, a titolo esemplificativo, patologie infettive, dell’apparato locomotore, del sistema nervoso, dell’apparato cardiovascolare e del sistema A tal proposito, l’A.I.R.O. si propone di promuovere il concetto di recupero funzionale: nel campo estetico quello della propria immagine, riflessa nel sociale, mentre in quello antalgico la risoluzione del dolore attraverso la rimozione della causa (ciò consente di distinguere queste due branche dalle più note Medicina estetica e Terapia del dolore);
  13. Promuovere, divulgare e validare ulteriormente il concetto di riabilitazione estetica, nato dalla necessità che il paziente venga considerato nella sua interezza psico-fisica e integrato nelle dinamiche del tessuto sociale (sintonia tra il suo equilibrio e il suo benessere psicosociale), tramite l’utilizzo dell’Ossigeno-Ozono Terapia e dei relativi protocolli e tramite lo studio e l’applicazione di prodotti innovativi;
  14. Creare nuovi posti di lavoro, nuove possibilità terapeutiche per i pazienti, nuovi elementi di collegamento e di confronto tra professionisti operanti nell’ambito del benessere psico-fisico;
  15. Prevedere finalità istituzionali, eventualmente collaborando con ministeri, regioni, aziende sanitarie e altri organismi e istituzioni pubbliche;
  16. Collaborare con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche ai fini della ricerca sull’Ossigeno-Ozono Terapia;
  17. Contribuire all’elaborazione di linee guida in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la I.S.M;
  18. Promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche sull’Ossigeno-Ozono Terapia e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici, anche stranieri;

L’Associazione persegue le seguenti ulteriori finalità:

  • favorire il dialogo e la collaborazione fra le figure professionali che operano nell’ambito estetico e fisiatrico allo scopo di permettere l’integrazione delle competenze e l’acquisizione di ulteriori strumenti e metodologie utili a operare nel settore;
  • istituire ed assegnare premi e borse di studio ai partecipanti ai corsi per il conseguimento di particolari titoli di studio e di specializzazione;
  • avviare contatti, gemellaggi, affiliazioni e convenzioni e comunque collaborare con enti pubblici, istituzioni, università e le associazioni che a livello nazionale ed internazionale, comunitario ed extracomunitario, abbiano comuni finalità e temi d’interesse allo scopo di attivare una rete di comunicazione volta alla divulgazione della Ossigeno-Ozono terapia;
  • promuovere lo sviluppo, all’interno dell’Associazione, di aree dedicate a settori quali: Riabilitazione Antalgica, Riabilitazione Estetica, Riabilitazione Neuromotoria, Fisioterapia, Patologie Apparato Cardiovascolare, Patologie Immunitarie ed Infettive, Medicina Interna, Odontoiatria,
  • facilitare il dialogo nazionale ed internazionale su una corretta applicazione della Medicina Estetica, che tenga conto non solo del disagio estetico del paziente ma anche del suo equilibrio psico-fisico, soprattutto nel contesto sociale;
  • istituire e gestire aziende e complessi sperimentali con fini esclusivi di ricerca e di formazione;
  • avviare rapporti con Istituti Bancari ed aprire conti correnti;

Soci

Art. 6. Possono essere ammessi all’Associazione, senza limitazioni, tutti i soggetti, italiani o stranieri, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, esercenti le professioni sanitarie che utilizzano l’ossigeno-ozono terapia, anche se non in via esclusiva, provenienti da ogni professione, settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero-professionale ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che l’Associazione rappresenta.

La qualifica di socio è subordinata all’accoglimento, da parte del Segretario Generale, della domanda di iscrizione all’associazione, completa di generalità, titoli professionali e specifiche dichiarazioni in merito ad eventuali conflitti di interesse correlati alla partecipazione all’Associazione.

Possono essere ammessi come soci ordinari esclusivamente i medici iscritti al relativo albo che esercitano, anche se non in via esclusiva, ossigeno-ozono terapia.

L’ammissione all’Associazione avviene previa verifica del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, assenza di conflitto di interessi e versamento, all’atto dell’ammissione, della quota di associazione annualmente deliberata dai Soci. L’eventuale rigetto motivato della domanda deve essere comunicato per iscritto all’interessato, che può ricorrere in Assemblea con richiesta scritta da far pervenire presso la sede dell’Associazione entro 30 giorni dal rigetto. l’Assemblea delibererà in merito, nella sua prima seduta.

Laddove si presentino situazioni di possibile conflitto di interessi tra gli interessi del socio e le finalità dell’Associazione, il Segretario Generale invita il socio ad eliminare le situazioni di conflitto nel termine essenziale di 6 mesi dall’invito. Durante tale periodo, il Socio perderà diritto di voto in Assemblea. Nel caso in cui, decorso tale termine, il conflitto di interesse persista, potrà essere deliberata dall’Assemblea dei Soci l’iscrizione del medesimo socio come sostenitore senza diritto di voto o, nei casi più evidenti, l’esclusione del socio.

In ogni caso, qualunque socio si impegna a comunicare ll’Associazione l’assunzione di ruoli direttivi o di incarichi istituzionali nell’ambito di Società scientifiche o di Associazioni tecnico-scientifiche che rappresentino gli esercenti l’ossigeno-ozono terapia.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 7. I soci si dividono nelle seguenti categorie: fondatori; ordinari; sostenitori ed aggregati.

  • Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo e sono dispensati dal pagamento della quota associativa;
  • Soci ordinari sono coloro che, in possesso dei requisiti statutari, condividono le finalità dell’Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote

Nello specifico possono diventare soci ordinari i medici iscritti al relativo albo professionale che operino nell’ambito dell’Ossigeno-Ozono Terapia.

  • Soci sostenitori sono i professionisti che operino nell’ambito dell’Ossigeno – Ozono Terapia quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, psicologi, fisioterapisti, nutrizionisti, infermieri, fisici, biochimici, ricercatori, dentisti, veterinari ed altre figure attinenti al settore professionale di riferimento che condividano i fondamenti scientifici, i principi epistemologici e le finalità della I.R.O. I soci sostenitori sottoscrivono una quota associativa ridotta rispetto alla quota ordinaria.
  • Soci aggregati sono tutti i soggetti, fisici o giuridici che, condividendo gli scopi dell’Associazione, intendano impegnarsi per la loro

Diritti e doveri degli aderenti

Art. 8. I soci fondatori ed i soci ordinari hanno il diritto di voto ed il diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno il diritto  di informazione su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipazione alle assemblee e di controllo, potendo accedere, previa richiesta scritta, a documenti, verbali, bilanci e registri dell’Associazione.

Tutti i soci hanno, inoltre, il diritto di recedere dall’appartenenza all’Associazione, mediante comunicazione scritta. Il Socio recedente, non avrà diritto alla restituzione della quota associativa versata.

Art. 9. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e di eventuali Regolamenti democraticamente approvati, di versare le quote sociali e di astenersi dal partecipare ad altre entità i cui principi e le cui metodiche siano in palese contrasto con i principi statutari o le metodiche condivise in seno all’Associazione.

Perdita della qualifica di socio

Art. 10. La qualifica di socio si perde per:

  1. morte;
  2. dimissioni; gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di
  3. morosità nel pagamento delle quote associative;
  4. esclusione, per i seguenti gravi motivi: 1) perdita dei requisiti professionali; 2) indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; 3) assunzione da parte del socio di ruoli direttivi o incarichi istituzionali in altra Società scientifica, Associazione tecnico-scientifica o Entità che rappresentino gli esercenti l’ossigeno-ozono

I provvedimenti concernenti la perdita di qualifica di socio vengono deliberati dal Segretario Generale e ratificati dall’Assemblea. Contro l’esclusione deliberata dall’Assemblea può essere presentato ricorso all’Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di deliberazione dell’Assemblea o, in caso di assenza del socio, dalla comunicazione della delibera di esclusione, ai sensi dell’art. 24 c.c..

Quota associativa

Art. 11. L’assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Segretario Generale, le quote associative dovute dai soci. E’ facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti. I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

Organi sociali

Art. 12. Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Segretario Generale, avente la direzione dell’Associazione e la legale rappresentanza, coadiuvato, ove necessario, da un Assistente;
  3. il Tesoriere;
  4. Comitato Scientifico, presieduto da un Presidente;
  5. il Comitato Medico-Legale;
  6. gli eventuali  Presidenti  onorari  proposti  dal  Segretario  Generale,  dal  Presidente  del  Comitato  scientifico  o dall’Assemblea dei

Art. 13. I componenti gli organi sociali non ricevono alcuna retribuzione.

Assemblea

Art. 14. L’Assemblea è organo sovrano, composto da tutti i soci.

L’Assemblea è presieduta dal Segretario Generale, che la convoca almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Segretario Generale o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. La seconda convocazione deve avvenire in un giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante e-mail, e-mail certificata, fax o posta raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso all’Assemblea, almeno una settimana prima del giorno previsto. La convocazione dell’Assemblea è pubblicata anche sul sito, al fine di consentire a Soci che abbiano cambiato i propri recapiti senza comunicarlo all’Associazione, di prenderne conoscenza.

La convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia di persona sia per delega. Hanno diritto di voto i soci fondatori e i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione è valida la deliberazione presa a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità del Segretario Generale, quest’ultimo non ha diritto di voto.

Le deliberazioni concernenti l’elezione degli organismi statutari, per la durata prevista dallo Statuto, verranno effettuate con votazione a scrutinio segreto.

Ogni socio avente diritto può esprimere un voto per sé ed un voto per ciascun delegato.

Le discussioni e le deliberazioni delle assemblee vengono sinteticamente riportate in un verbale, redatto dall’Assistente del Segretario Generale o da un Segretario appositamente nominato, che dovrà essere sottoscritto dal Segretario Generale e dall’estensore e conservato agli atti dell’Associazione.

I Soci che intendano candidarsi per le cariche sociali, hanno l’onere di far pervenire la propria domanda per iscritto alla sede dell’Associazione, entro e non oltre il termine di 3 mesi antecedente alla fine del mandato dell’organo per il quale intende candidarsi.

Art. 15. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • determinare la quota associativa annua per i soci ordinari e la quota associativa minima per i soci sostenitori;
  • discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
  • definire il programma generale annuale di attività, ascoltate le proposte del Presidente del Comitato scientifico;
  • eleggere e revocare il Segretario Generale;
  • nominare il tesoriere;
  • nominare il Presidente del Comitato scientifico e i membri del Comitato scientifico e del Comitato Medico-legale;
  • ratificare i componenti del Comitato scientifico eventualmente nominati dal Presidente del Comitato scientifico;
  • nominare uno o più Presidenti onorari;
  • ratificare le nomine dei Referenti Regionali e la costituzione delle Sezioni regionali;
  • approvare regolamenti;
  • deliberare le eventuali azioni di responsabilità contro l’amministratore;
  • esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci e ratificare le esclusioni deliberate dal Segretario Generale;
  • discutere e deliberare sugli argomenti posti all’Ordine del

Art. 16. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

  • modifica dello Statuto, in presenza di almeno la metà degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  • scioglimento dell’Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli

Segretario Generale

Art. 17. Il Segretario Generale è il legale rappresentante dell’Associazione e ne ha la direzione.

Il Segretario Generale, non necessariamente socio, è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Dura in carica 3 (tre) esercizi e non può essere eletto o riconfermato nel caso in cui abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.

Il Segretario Generale:

  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • propone all’Assemblea i componenti del Comitato Scientifico e del Comitato Medico-legale;
  • propone all’Assemblea eventuali regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  • redige, in collaborazione con il Tesoriere, il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l’anno in corso e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
  • riceve le domande di adesione di nuovi soci, che accoglie o rigetta;
  • delibera i provvedimenti di esclusione dei soci, di cui all’art. 10 d, da sottoporre a ratifica assembleare;
  • propone la nomina di uno o più Presidenti onorari;
  • provvede alla nomina ed alla revoca dei Referenti regionali ed alla costituzione di Sezioni nelle Regioni italiane o all’Estero, da sottoporre a ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci alla prima assemblea utile;
  • può provvedere alla nomina di una Segreteria scientifica a supporto delle attività del Comitato Scientifico;
  • può provvedere alla nomina di un proprio Assistente, non necessariamente socio dell’Associazione.

L’Assistente del Segretario Generale

Art. 18. Ove nominato dal Segretario Generale, l’Assistente ha il compito di garantire una struttura organizzativa in grado di sostenere le iniziative dell’associazione per la gestione della parte organizzativa e dei servizi. L’Assistente dura in carica 3 (tre) anni, in contemporanea con il Segretario Generale.

Il Segretario, non necessariamente aderente all’Associazione, cura l’esecuzione delle determinazioni prese dal Presidente e provvede all’espletamento delle pratiche inerenti; assiste alle adunanze dei soci, redige i verbali delle relative riunioni, provvede alla spedizione delle circolari e assicura il compimento di tutti gli atti necessari per il buon andamento della vita dell’Associazione.

Il Tesoriere

Art. 19. Il Tesoriere, nominato dall’assemblea dei soci, cura materialmente la gestione economica dell’Associazione stessa in ossequio a norme operative che lo stesso Segretario Generale può emanare con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli competono. E’ una persona di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderente all’Associazione. Il Tesoriere rimane in carica 3 (tre) esercizi, in contemporanea con il Segretario Generale, ed è rieleggibile. Egli presenta, ogni anno, al Segretario Generale ed all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativa al rendiconto economico e finanziario/bilancio consuntivo. Su richiesta del Segretario Generale, il Tesoriere può svolgere anche la funzione di Assistente del Segretario Generale.

Presidente e componenti del Comitato Scientifico

Art. 20. Il Comitato scientifico ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e la produzione tecnico- scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

E’ costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 25 (venticinque) componenti.

Il Presidente del Comitato scientifico e gli altri componenti vengono nominati dall’Assemblea dei Soci.

I Componenti possono anche essere nominati direttamente dal Presidente del Comitato scientifico. In tal caso, le nomine dovranno comunque essere ratificate dall’Assemblea alla prima riunione utile.

Il Comitato scientifico, in particolare, propone iniziative nell’ambito della ricerca e della formazione e ne valuta i risultati, decide le linee programmatiche, sovrintende le attività svolte dall’associazione, valuta i lavori prodotti o presentati dagli associati, esprime un parere sull’indirizzo culturale, editoriale, scientifico, didattico, delle attività svolte in genere dall’associazione. Possono essere elette anche persone non socie per un numero non superiore ad un terzo.

Il Presidente del Comitato scientifico, oltre a coordinare le attività del  Comitato scientifico,  predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività nonché i sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

Nell’organizzazione della propria attività, i membri hanno a supporto, ove nominata dal Segretario generale, una Segreteria scientifica, che coordina le proposte di ricerca, al fine di incrementare, selezionare o pianificare l’attività di ricerca. Il Presidente ed il Comitato scientifico durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno e comunque ogni qual volta il Presidente o gli altri componenti ne ravvisino la necessità e le convocazioni, sottoscritte dal Presidente, devono essere comunicate ai componenti, telefonicamente, via email o per posta, con un preavviso di 7 giorni. Eventuali deliberazioni verranno prese con voto palese a maggioranza  degli intervenuti. Di tali riunioni potrà essere redatto un sintetico verbale, sottoscritto dal Presidente, che riporti gli elementi essenziali della discussione, che verrà conservato tra gli atti dell’Associazione, a disposizione dei soci che ne facciano richiesta. Le risultanze dell’attività scientifica del Comitato verranno comunque pubblicate sul sito web dell’Associazione, che verrà pertanto costantemente aggiornato.

Il Comitato Medico-legale

Art. 21. Composto da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 5 (cinque) componenti viene nominato dall’Assemblea dei Soci su proposta del Segretario Generale e valuta gli aspetti medico-legali correlati all’espletamento delle attività dell’Associazione; studia le normative di riferimento; esamina i risvolti medico-legali legati all’applicazione delle metodiche relative all’Ossigeno-Ozono Terapia e presta ai soci, se richiesto, un servizio di consulenza in merito all’Ossigeno-Ozono Terapia. Il Segretario Generale potrà nominare, ove ritenuto opportuno, un Coordinatore tra i membri del Comitato. Il Comitato dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Presidente Onorario

Art. 22. Eletto dall’assemblea dei soci su proposta del Segretario Generale o del Presidente del Comitato scientifico, non ha diritto di voto e riveste la carica di Presidente a titolo puramente onorifico, senza esercitarne effettivamente le funzioni. Tale carica, che dura tre anni, salvo proroga, può essere conferita ad uno o più soggetti ritenuti meritevoli.

Esercizio sociale – Bilancio

Art. 23. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Segretario Generale, unitamente alla relazione scritta del Tesoriere, presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: il Bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare beni, contributi o lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.

Entrate e Patrimonio sociale

Art. 24. Per la realizzazione degli scopi istituzionali l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a. quote associative; b. contributi degli aderenti, dei sostenitori e degli aggregati; c. contributi di privati (che vengono inseriti in un apposito elenco quali sostenitori), con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati; d. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; e. contributi di organismi internazionali; f. donazioni e lasciti testamentari; g. rimborsi derivanti da convenzioni; h. entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie; i. proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.

L’erogazione della attività formativa ECM avverrà attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Il patrimonio sociale potrà essere costituito da: a. beni immobili e mobili; b. donazioni, lasciti o successioni.

Scioglimento dell’Associazione

Art. 25. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.  Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Associazioni senza fini di lucro, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

Art. 26. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.

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